voto domiciliare
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Vita di città

Referendum 12 giugno, ecco le indicazioni del voto domiciliare

Per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Ai sensi delle disposizioni dell'art.1 del decreto-legge 3/01/2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla L.27/01/2006, n.22, come modificato dalla legge 7/05/2009, n.46, possono essere ammessi al voto domiciliare, gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Andria in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia sino a lunedì 23 maggio 2022, una dichiarazione, in carta libera, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta autorizzazione sanitaria, indicando i dati di identità e di residenza (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e, possibilmente un recapito telefonico); nel caso in cui l'elettore dimora in una sede diversa dalla propria abitazione di residenza, indicare l'indirizzo dove l'elettore effettivamente dimora e dove sarà ammesso al voto.

Alla domanda si deve allegare:
  • copia della tessera elettorale;
  • idonea certificazione sanitaria, con l'esatta formulazione normativa in oggetto indicata.
Certificato medico da allegare alla domanda:
La certificazione sanitaria da allegare alla domanda deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (12 giugno 2022) che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La certificazione medica deve essere rilasciata da funzionari medici i quali "non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati".
  • referendum giustizia
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