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Vita di città
Centro Storico: chiusura ZTL dalle 20:00 alle 6:00 sino al 31 ottobre
Abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la nuova ordinanza
Andria - mercoledì 3 ottobre 2018
L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull'Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.453 del 01/10/2018 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla "Zona a traffico limitato nel centro storic"o, e quindi viene istituito, in forma sperimentale sino al 31/10/2018, il divieto di accesso, di transito e di sosta a tutti i veicoli dalle ore 20:00 sino alle ore 06:00 del giorno successivo, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l'accesso e la circolazione veicolare nella ZTL approvato con delibera di consiglio comunale n. 41/2017, su tutte le strade interne all'anello di delimitazione del Centro Storico rappresentato da Piazza Porta La Barra, Via F. Orsini, Piazza R. Settimo, Via Sen. O. Jannuzzi, Piazza M.R. Imbriani, Via A. De Gasperi, Via G. Bovio, Via Attimonelli, Pendio S. Lorenzo, Via Porta Nuova, Via G. Manthonè, con esclusione di Piazza Umberto I, Via Cristoforo Colombo e Largo Grotte.
E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.