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Politica
Elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025
Gli adempimenti preparatori in materia di propaganda elettorale
Italia - martedì 21 ottobre 2025
6.03 Comunicato Stampa
In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali, ecco i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
A) DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 ottobre e venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, le Giunte comunali devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione elettorale.
In particolare, giusta le disposizioni di cui agli artt. 2 e 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, le Giunte, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 212/1956,devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascun candidato presidente ammesso e di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.
Affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature –Ufficio Centrale Regionale e Ufficio Centrale Circoscrizionale– dovranno dare immediata comunicazione alle Prefetture UU.TT.GG dei candidati Presidenti e delle liste definitivamente ammesse con i relativi contrassegni e numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione.
Ulteriori immediate comunicazioni dovranno essere fornite all'esito delle decisioni su eventuali ricorsi.
B) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
C) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Sempre da venerdì 24 ottobre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
D) USO DI LOCALI COMUNALI
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
E) AGEVOLAZIONI FISCALI
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 1, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
F) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 8 novembre 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
G) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi Capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).
H) RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI
L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.
A) DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
L'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 21 ottobre e venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, le Giunte comunali devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione elettorale.
In particolare, giusta le disposizioni di cui agli artt. 2 e 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, le Giunte, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 212/1956,devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascun candidato presidente ammesso e di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale.
Affinché i Comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature –Ufficio Centrale Regionale e Ufficio Centrale Circoscrizionale– dovranno dare immediata comunicazione alle Prefetture UU.TT.GG dei candidati Presidenti e delle liste definitivamente ammesse con i relativi contrassegni e numeri d'ordine definitivi derivanti dal sorteggio/rinumerazione.
Ulteriori immediate comunicazioni dovranno essere fornite all'esito delle decisioni su eventuali ricorsi.
B) INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
C) PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Sempre da venerdì 24 ottobre 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo dell'amministrazione comunale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
D) USO DI LOCALI COMUNALI
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
E) AGEVOLAZIONI FISCALI
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, comma 1, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
F) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 8 novembre 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
G) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi Capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).
H) RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI
L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.


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