Deiezioni canine
Deiezioni canine
Vita di città

Deiezioni canine, non solo bisogna rimuoverle ma anche pulire portando acqua con sè

Ecco l'ordinanza a firma del sindaco Giorgino

Il Sindaco con ordinanza n. 364 del 25 luglio 2018, ha reiterato l'osservanza di una serie di obblighi per i proprietari o possessori di cani.
In particolare è stato disposto, a carico degli stessi, anche la pulizia dell'area interessata alle deiezioni, utilizzando acqua che occorrerà portare con sè.
Tutti i dettagli nell'ordinanza che si riporta di seguito:
Il Sindaco
CONSIDERATO:
• che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani solidi e liquidi) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via;
• che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
• che, causa il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;
• che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale;
RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi solidi e liquidi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;
VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;
VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
VISTI, inoltre: - il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; - la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; - il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" ss.mm.; - l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali"; - l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali"; - gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689; - le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571; VISTO il D.L. 14/20-02-2017 conv. in L. 48/18-04-2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
ORDINA
a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
•di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
•di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.
•di munirsi di contenitori (bottigliette) d'acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata la sanzione amministrativa prevista, secondo le procedure della L. 689/81 e, qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
A V V E R T E C H E
•1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
•2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip;
•3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
•4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/BAT per l'intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.
Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.
Il proprietario o detentore dell'animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.
E' vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all'uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Infine, D I S P O N E
1.Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689;
che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.andria.bt.it - che il presente provvedimento sia inviato, per quanto di competenza:
•alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;
•Commissariato Polizia di Stato di Andria
•alla Polizia Locale di Andria;
•al Comando Compagnia dei Carabinieri;
•Servizio Veterianario ASL BAT;
•Presidenti delle Associazioni Animaliste;
•Responsabile Ufficio Stampa del Comune;
•Albo Pretorio.
D E M A N D A
al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto prescritto nella presente Ordinanza; AVVERTE Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
•Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.
  • Nicola Giorgino
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