Sport
Fidelis Andria, regolare la posizione del tesseramento di Acosta: respinto ricorso del Taranto
Ieri sera il comunicato del Giudice Sportivo: è corretta l'interpretazione delle norme per i tesseramenti da parte della società biancazzurra
Andria - venerdì 14 maggio 2021
10.34
Il giudice sportivo, nel comunicato n° 160 del 13 maggio 2021, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dal Taranto FC contro la Fidelis Andria ed in particolare la posizione di un tesserato regolarmente schierato, invece, nella gara contro gli jonici. Ribadita dai giudici la oggettiva corretta interpretazione delle norme in vigore per i tesseramenti tra i dilettanti come ampiamente già chiarito dal segretario generale della Fidelis Andria, Stefano Tota, a cui vanno i ringraziamenti della società biancazzurra. Come infatti sottolineato nel comunicato 238/A della FIGC nello scorso giugno, si lascia assoluta libertà di trasferimento e presenze in diversi club per i calciatori dilettanti purchè i trasferimenti avvengano sempre tra club dilettanti.
Di seguito la motivazione specifica del Giudice Sportivo.
«Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa (la norma non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche ndr), atteso che il calciatore Acosta Pablo Andres, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l».
Di seguito la motivazione specifica del Giudice Sportivo.
«Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa (la norma non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche ndr), atteso che il calciatore Acosta Pablo Andres, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l».