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Detrazioni spese sanitarie: le ultime novità dell'Agenzia delle Entrate

Ecco, nel dettaglio, tutte le spese sanitarie che possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi

Quali sono le spese sanitarie che è possibile portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi e quali sono i documenti necessari che dovranno essere considerati e conservati per eventuali controlli?

Per rispondere a queste domande l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato a settembre un aggiornamento della Guida dal titolo "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" al fine di fare chiarezza su tutte le detrazioni fiscali che è possibile richiedere. Una delle novità riguarda l'introduzione degli sconti per gli alimenti speciali. Nella guida rientrano anche le spese per i familiari con patologie che danno diritto all'esenzione e i costi per l'assistenza specifica dei disabili oltre alle spese mediche generiche.
La detrazione prevista è pari al 19% per la quota che eccede la soglia di €129,11 (cosidetta franchigia).

L'elenco delle spese sanitarie sulle quali sarà possibile effettuare le detrazioni sono:
Prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle di medicina omeopatica;
acquisto di farmaci e medicinali anche omeopatici con o senza ricetta medica;
acquisto di alimenti speciali a fini medici, esclusi quelli destinati ai lattanti;
prestazioni specialistiche;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
interventi chirurgici;
ricoveri per degenze o relativi a interventi chirurgici;
trapianti di organi;
cure termali con esclusione delle spese di viaggio e soggiorno;
acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie;
assistenza infermieristica e riabilitativa, come ad esempio fisioterapia e laserterapia;
prestazioni rese da personale con qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta alla persona;
prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale;
rette di case di riposo dove è ricoverato un familiare disabile o anziano non autosufficiente;

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l'acquisto di "parafarmaci" (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell'acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto "scontrino parlante", in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell'acquirente.

Per le spese sostenute all'estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.
In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:
 riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
 chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell'imposta lorda annua. L'eventuale eccedenza non può essere richiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d'imposta successivo.
La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell'interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario).
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico.
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