
Vita di città
Vigilia di Natale, stop alle auto nel centro storico di Andria
Dalle 14 alle 20 tutti a piedi nel Borgo antico. Ecco tutte le strade interessate dall'ordinanza
Andria - domenica 22 dicembre 2019
L'Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.591 del 19/12/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa al divieto di transito dei veicoli nel Centro Storico, e che quindi viene istituito, a tutela dell' elevato traffico pedonale presente nella giornata prefestiva natalizia del 24/12/2019, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, il divieto di accesso, di transito e di sosta, a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati previsti dal regolamento comunale di disciplina per l'accesso e la circolazione veicolare nella ZTL approvato con delibera di consiglio comunale n. 41/2017, su tutte le strade interne all'anello di delimitazione del Centro Storico.
In particolare, piazza Porta La Barra, via F. Orsini, piazza R. Settimo, via Sen. O. Jannuzzi, piazza M.R. Imbriani, via A. De Gasperi, via G. Bovio, via Attimonelli, pendio S. Lorenzo, via Porta Nuova, via G. Manthonè. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.
In particolare, piazza Porta La Barra, via F. Orsini, piazza R. Settimo, via Sen. O. Jannuzzi, piazza M.R. Imbriani, via A. De Gasperi, via G. Bovio, via Attimonelli, pendio S. Lorenzo, via Porta Nuova, via G. Manthonè. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.