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Responsabilità professionale del medico: se ne discute ad Andria

Iniziativa del Circolo della Sanità e dell'Ordine degli Avvocati di Trani

La sentenza delle Sezioni Unite penali, 21 dicembre 2017, ha profondamente limitato la portata innovativa dell'art 590-sexies. Il regime penale della responsabilità professionale del medico segna il passo. Com'era stato previsto, è prevalso un assetto persino meno favorevole rispetto alla c.d. riforma Balduzzi. Ciò non toglie che la riforma "Gelli-Bianco" presenti altri e più consistenti aspetti positivi.

Ne discuteranno, sabato 13 gennaio alle ore 18 presso il chiostro di Palazzo di Città, ad Andria, il primo firmatario della legge, On. dr Benedetto Fucci, il Prof. Avv. Giuseppe Losappio, già componente della Commissione parlamentare di inchiesta degli errori sanitari, la Dr.ssa Mara Masullo, responsabile dell'Unità rischio clinico dell'Asl Bat. Moderatore il Dott. Vincenzo Rugliano.
Introdurrà la presidente del Circolo della Sanità di Andria, Dr.ssa Dora Capogna.
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La legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), c.d. legge "Gelli-Bianco", primo firmatario l'On. Dr. Benedetto Fucci, contiene norme che riguardano la responsabilità penale (a) dell'esercente la professione sanitaria, la responsabilità civili (b) del medico e della struttura oltre a non secondari aspetti della disciplina contabile (c) e assicurativa (d).

La sentenza delle Sezioni Unite penali, 21 dicembre 2017, ha profondamente limitato la portata innovativa dell'art 590-sexies. Com'era stato previsto, è prevalso un assetto persino meno favorevole rispetto alla c.d. riforma Balduzzi. È il tema di cui si occuperanno le relazioni del Prof. Avv. Giuseppe Losappio e della dott. ssa Mara Masullo. L'On. Fucci traccerà invece un quadro complessivo della riforma.

L'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco distingue la responsabilità civile della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile (c.d. responsabilità contrattuale), delle loro condotte dannose del medico La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale)

L'articolo 8 prevede una duplice condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile: chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria deve proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 (sorta di accertamento tecnico preventivo) ovvero attivare un procedimento di mediazione civile (ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

La nuova legge limita la responsabilità contabile del medico (per i casi di dolo o colpa grave). Nella determinazione della somma da risarcire la Corte dei Conti deve tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato.

La legge dispone, infine, l'obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera.
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