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Referendum costituzionale, le regole per propaganda e comunicazione

Diffusa la circolare del ministero dell'Interno in vista della consultazione del 4 dicembre

In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto, il ministero dell'Interno, con circolare numero 42/2016, ha rappresentato quanto segue: divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione; delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta partiti o gruppi politici presenti in Parlamento; promotori del referendum; designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti; inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.

E ancora. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili; concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre; parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria; diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici. Inizio del divieto di propaganda.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, numero 28, a far data dalla convocazione dei comizi – cioè dal 28 settembre 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori in carica, nella scelta delle modalità di eventuali messaggi di propaganda referendaria.

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, hanno disposto l'abolizione della propaganda indiretta ed hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Ciò premesso, le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 1° novembre a giovedì 3 novembre 2016, dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del referendum.

In ogni caso, l'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie entro lunedì 31 ottobre 2016. In particolare, poiché l'Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibili cinque distinte richieste referendarie presentate, rispettivamente, due da membri della Camera dei deputati, due da membri del Senato della Repubblica e una da oltre 500.000 elettori, si ritiene che ciascuno dei cinque gruppi di promotori del medesimo referendum sia legittimato a chiedere l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale.

Le relative istanze possono essere trasmesse al comune con posta ordinaria, posta elettronica certificata o via fax o anche consegnate a mano. Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali. Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Ai fini degli adempimenti sopra descritti si forniscono di seguito, ai successivi punti c) e d), le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum ai quali spetta, secondo il disposto dell'articolo 52, secondo comma, della legge n. 352/1970, l'assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta come previsto dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352). Si trascrivono qui di seguito le liste che, nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, hanno conseguito almeno un seggio al Senato, come da comunicazione del Segretario Generale del Senato stesso in data 4 ottobre 2016:

CON MONTI PER L'ITALIA
GRANDE SUD
IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
LEGA NORD
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
PARTITO DEMOCRATICO
PD – SVP
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
SVP
SVP – PATT – PD – UPT
VALLÉE D'AOSTE.

Inoltre, come dalla predetta comunicazione, sono presenti in Senato i seguenti gruppi parlamentari:

PARTITO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTA' XVII LEGISLATURA
MOVIMENTO 5 STELLE
AREA POPOLARE (NCD-UDC)
PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE
ALLEANZA LIBERALPOPOLARE-AUTONOMIE
GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA' (GRANDE SUD, POPOLARI PER L'ITALIA, MODERATI, IDEA, ALTERNATIVA PER L'ITALIA, EURO-EXIT, M.P.L.-MOVIMENTO POLITICO LIBERTAS)
LEGA NORD E AUTONOMIE
CONSERVATORI E RIFORMISTI
MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
LIGURIA CIVICA
MOVIMENTO X
FARE!
ITALIA DEI VALORI
MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'
INSIEME PER L'ITALIA

Si riportano, altresì, in conformità a quanto comunicato dal Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei deputati, con nota del 3 ottobre 2016, le liste che nelle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 hanno ottenuto seggi presso detta Assemblea:

nelle circoscrizioni nazionali:

CENTRO DEMOCRATICO
FRATELLI D'ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
LEGA NORD
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
PARTITO DEMOCRATICO
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
UNIONE DI CENTRO

nella circoscrizione Estero:

CON MONTI PER L'ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
PARTITO DEMOCRATICO
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI.

Nel collegio uninominale Valle d'Aosta ha ottenuto il seggio il candidato con il contrassegno VALLÉE D'AOSTE.

Sono inoltre costituiti presso la Camera dei deputati, alla data del 1° ottobre 2016, come dalla predetta comunicazione, i seguenti gruppi parlamentari:

AREA POPOLARE (NCD-UDC)
DEMOCRAZIA SOLIDALE – CENTRO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTA' – BERLUSCONI PRESIDENTE
FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
LEGA NORD E AUTONOMIE – LEGA DEI POPOLI – NOI CON SALVINI
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
MISTO.

Nell'ambito del gruppo parlamentare misto sono altresì costituite, alla medesima data, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti componenti politiche:

ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA - MAIE MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
CONSERVATORI E RIFORMISTI
FARE!-PRI
MINORANZE LINGUISTICHE
MOVIMENTO PPA-MODERATI
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) – LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
USEI-IDEA.

Si trascrivono, infine, di seguito, i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia nell'elezione del 25 maggio 2014, come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 18 giugno 2014:

PARTITO DEMOCRATICO (PD)
MOVIMENTO 5 STELLE
FORZA ITALIA
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS.


d) Promotori del referendum (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n.352)

Si riportano di seguito, distintamente per ciascuna delle cinque richieste referendarie ammesse dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione con ordinanze del 6 maggio e del 4-8 agosto 2016, i nominativi dei promotori delle richieste medesime, cioè sia dei delegati dei quattro gruppi di componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia dei cittadini che hanno promosso la raccolta delle firme di almeno 500.000 elettori, ai sensi rispettivamente, dell'art. 6 e dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352:

· delegati che hanno depositato la richiesta di referendum, formulata da n.166 (centosessantasei) deputati in carica, come da verbale dell'Ufficio centrale in data 19 aprile 2016:
- OCCHIUTO Roberto, nato a Cosenza il 13 maggio 1969
- QUARANTA Stefano, nato a Milano il 14 settembre 1971
- INVERNIZZI Cristian, nato a Treviglio (BG) il 17 giugno 1977;

delegati che hanno depositato la richiesta di referendum, formulata da n. 103 (centotre) senatori in carica, come da verbale in data 20 aprile 2016:
- CRIMI Vito Claudio, nato a Palermo il 26 aprile 1972
- DE PETRIS Loredana, nata a Roma il 24 novembre 1957
- CENTINAIO Gian Marco, nato a Pavia il 31 ottobre 1971;

delegati che hanno depositato la richiesta di referendum, formulata da n. 237 (duecentotrentasette) deputati in carica, come da verbale in data 20 aprile 2016:
- ROSATO Ettore, nato a Trieste il 28 luglio 1968
- LUPI Maurizio Enzo, nato a Milano il 3 ottobre 1959
- DELLAI Lorenzo, nato a Trento il 28 novembre 1959;

delegati che hanno depositato la richiesta di referendum, formulata da n. 151 (centocinquantuno) senatori in carica, come da verbale del 3 maggio 2016:
- ZANDA Luigi Enrico, nato a Cagliari il 28 gennaio 1942
- SCHIFANI Renato, nato a Palermo l'11 maggio 1950
- ZELLER Karl, nato a Merano il 9 gennaio 1961;

cittadini che hanno promosso la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 352/1970, come da verbali del 13 maggio e del 14 luglio 2016:
- CHIOCCHETTI Maurizio, nato a Moena (TN) l'11 marzo 1958
- FIORE Francesca, nata a Gioia del Colle (BA) il 20 agosto 1972
- PAGANELLI Lino, nato a Lamporecchio (PT) il 5 febbraio 1960
- PAPPALARDO Giovanni, nato a Napoli il 14 settembre 1959
- RISERBATO Cosimo Donato, nato a Barletta (BA) l'11 ottobre 1971
- SALE Marina, nata a Roma il 7 aprile 1961
- TRAMONTANA Riccardo, nato a Roma il 22 gennaio 1960
- FUNICIELLO Antonio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 27 gennaio 1976
- RIVELLO Marco, nato a Sapri (SA) l'8 giugno 1989
- CALDERISI Giuseppe, nato a Monte Sant'Angelo (FG) l'11 settembre 1950
- SACCEDDU Monica, nata a Cagliari il 6 luglio 1971
- BIAGIOTTI Sara, nata a Firenze il 25 aprile 1970.

e) Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum assume rilievo - secondo il disposto dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché - ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 - ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

f) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 4 novembre 2016, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

g) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 4 novembre 2016, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

h) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre – ricadente nel periodo di campagna elettorale per la consultazione in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti la ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda referendaria.

i) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica. Si fa riserva di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'emanando provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quest'ultima già consultabile online sul sito www.agcom.it.

j) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 novembre 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

k) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
  • Referendum riforme costituzionali
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