Bicicletta elettrica
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Attualità

Le bici elettriche: funzionamento e Codice della Strada riguardo la circolazione

Mezzi di trasporto urbano in notevole diffusione anche nella città di Andria

Cosa prevede il Codice della Strada riguardo le bici elettriche? Ci sono regole speciali per la circolazione sulle strade italiane? Domande che meritano una risposta, specialmente alla luce della grande diffusione che stanno avendo questi mezzi di trasporto urbano anche nella nostra città e non solo per l'interesse generale nei confronti della mobilità elettrica ma anche per i rilievi di ordine pubblico.

Che cos'è una bici elettrica

Le bici elettriche o e-bike sono biciclette equipaggiate con un motore elettrico e possono essere di due tipi: a pedalata assistita o a funzionamento autonomo. Le bici a pedalata assistita sono equiparate ai velocipedi e provviste di un motore elettrico ausiliario che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica. Le bici elettriche a funzionamento autonomo rientrano invece nella categoria dei ciclomotori, e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Le bici elettriche a pedalata assistita

Per essere considerate biciclette a pedalata assistita, le bici elettriche devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004. I requisiti sono i seguenti: 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione; assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h; interruzione dell'assistenza se il ciclista smette di pedalare. In pratica l'aiutino del motore è permesso solo fino al raggiungimento dei 25 km/h e soltanto se il ciclista "collabora" con le sue gambe. E' anche possibile disattivare il motore e utilizzare il veicolo come una bici normale. I mezzi con questa caratteristica rientrano nella categoria dei velocipedi, disciplinati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Ciò significa che i possessori di bici a pedalata assistita devono osservare su strada le stesse norme dei possessori di bici tradizionali.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo

Questa tipologia di bici elettrica, detta anche bicicletta a motore, è diversa perchè dispone di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall'azione della pedalata. In altre parole, "va da sola". Ha inoltre una potenza ben superiore a 0,25 kW e può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. E' quindi più simile a scooter che a biciclette. Non a caso il Codice della Strada include questo mezzo nella categoria dei ciclomotori, regolandolo alla medesima maniera. Per utilizzare le bici elettriche a funzionamento autonomo bisogna perciò munirsi di casco, assicurazione RC moto, targa, patentino, documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione. In caso contrario la circolazione è ammessa solo all'interno di aree private, come per esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, fiere del settore, ecc.

Vietato modificare i limiti di velocità delle biciclette elettriche

Data la relativa semplicità con cui è possibile modificare la limitazione dei 25 km/h delle bici elettriche a funzionamento autonomo, sulle strade di molte città italiane -vedasi ad esempio il caso di Andria- si vedono troppo spesso ciclisti, soprattutto giovani o giovanissimi, che sfrecciano a velocità inaudite (per una bicicletta) senza indossare il casco e senza alcun segno di riconoscimento, come la targa. Mettendo a serio repentaglio l'incolumità di se stessi e degli altri. E' inutile ricordare che chi circola su una bici elettrica "truccata" compie un'azione vietata dalla legge.

Sanzioni previste

Un'azione come quella descritta appena sopra, può condurre a conseguenze e a sanzioni molto pesanti. Si parte da una multa di 79 euro più il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni se si circola senza targa, passando per i 158 euro se si viaggia sprovvisti di certificato di circolazione e immatricolazione e gli 868 euro per la mancata copertura assicurativa (in entrambi i casi si applica pure il sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo), per finire con i 5.110 euro e il fermo amministrativo per tre mesi previsti in caso di assenza di patente.
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