
Vita di città
Attesa in città sul giudizio sulle aliquote IMU-TASI e TARI
l giudice amministrativo esaminerà la vicenda il prossimo 14 marzo
Andria - mercoledì 24 gennaio 2018
11.50
In città, oltre all'attesa per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo, altro motivo di discussione e confronto è quello legato al fronte delle imposte locali.
Soprattutto tra i commercialisti e di riflesso per tutti i cittadini che pagano le tasse, vi è attesa sulla sorte delle somme pagate negli ultimi anni circa la determinazione delle aliquote IMU-TASI e TARI.
Il TAR Puglia, proprio in merito alla determinazione delle aliquote Imu-Tasi-Tari del Comune di Andria, degli ultimi anni, ha fissato la data dell'udienza al 14 marzo 2018.
Ebbene, ieri sul "Quotidiano degli Enti locali" de "Il Sole 24 Ore" è stata pubblicata una interessante sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, risalente al 17 gennaio 2018, la n. 267, con la quale è stata riconosciuta al Ministero dell'Economia la facoltà di impugnare per motivi di legittimità i regolamenti dei Comuni che stabiliscono le aliquote di Imu, Tari e Tasi.
In pratica, le nuove tariffe, se approvate oltre i termini previsti dall'ordinamento degli Enti locali per il bilancio di previsione, "non possono essere applicate, retroattivamente, all'esercizio in corso, dovendosi intendere prorogate quelle dell'anno precedente. Una decisione molto importante quindi, che potrebbe essere recepita, quale orientamento giurisprudenziale, anche dal giudice amministrativo pugliese di primo grado".
Con questa sentenza di accoglimento parziale, "il Consiglio di Stato -si legge nell'articolo-, ribaltando la decisione di primo grado del Tar Lombardia, ha ribadito la legittimazione straordinaria del Ministero a ricorrere alla Giustizia Amministrativa, riconosciuta dall'articolo 52, comma 4, Dlgs n- 446/1997, in materia di tributi locali, contro i regolamenti sulle entrate locali «per vizi di legittimità», sottolineando come tale la legittimazione non dipenda da una concreta lesione delle prerogative ministeriali, ma discenda esclusivamente dalla funzione di tutela degli interessi pubblici in materia tributaria, dalla legge attribuita all'Amministrazione centrale.
Secondo l'analisi del quotidiano milanese, "alla base del ricorso proposto dal Ministero, i Giudici di Palazzo Spada, riconoscono la violazione dei termini di approvazione delle relative delibere di adozione dei regolamenti e delle tariffe e aliquote dei tributi propri, oltre la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, come previsto dalla Legge 296/2006, Legge Finanziaria 2007, quale ultima data utile affinché le deliberazioni, anche se adottate nel corso dell'esercizio, consentono l'applicazione delle nuove aliquote approvate a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso".
La sentenza del giudice d'appello amministrativo "rilevato il ritardo, da parte del Comune, nell'approvazione dei regolamenti impugnati dal Ministero, rispetto alla data del 30 luglio per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali, fissata con Dm, la sentenza ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della richiamata Legge Finanziaria 2007, in caso di approvazione delle tariffe e delle aliquote di spettanza comunale oltre tale termine, si debbano intendere prorogate quelle precedenti, di anno in anno".
A questo punto, sarà interessante attendere quello che accadrà a Bari, quando il prossimo 14 marzo si discuterà del ricorso amministrativo che interesserà proprio le aliquote dei tributi locali di Andria.
Soprattutto tra i commercialisti e di riflesso per tutti i cittadini che pagano le tasse, vi è attesa sulla sorte delle somme pagate negli ultimi anni circa la determinazione delle aliquote IMU-TASI e TARI.
Il TAR Puglia, proprio in merito alla determinazione delle aliquote Imu-Tasi-Tari del Comune di Andria, degli ultimi anni, ha fissato la data dell'udienza al 14 marzo 2018.
Ebbene, ieri sul "Quotidiano degli Enti locali" de "Il Sole 24 Ore" è stata pubblicata una interessante sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, risalente al 17 gennaio 2018, la n. 267, con la quale è stata riconosciuta al Ministero dell'Economia la facoltà di impugnare per motivi di legittimità i regolamenti dei Comuni che stabiliscono le aliquote di Imu, Tari e Tasi.
In pratica, le nuove tariffe, se approvate oltre i termini previsti dall'ordinamento degli Enti locali per il bilancio di previsione, "non possono essere applicate, retroattivamente, all'esercizio in corso, dovendosi intendere prorogate quelle dell'anno precedente. Una decisione molto importante quindi, che potrebbe essere recepita, quale orientamento giurisprudenziale, anche dal giudice amministrativo pugliese di primo grado".
Con questa sentenza di accoglimento parziale, "il Consiglio di Stato -si legge nell'articolo-, ribaltando la decisione di primo grado del Tar Lombardia, ha ribadito la legittimazione straordinaria del Ministero a ricorrere alla Giustizia Amministrativa, riconosciuta dall'articolo 52, comma 4, Dlgs n- 446/1997, in materia di tributi locali, contro i regolamenti sulle entrate locali «per vizi di legittimità», sottolineando come tale la legittimazione non dipenda da una concreta lesione delle prerogative ministeriali, ma discenda esclusivamente dalla funzione di tutela degli interessi pubblici in materia tributaria, dalla legge attribuita all'Amministrazione centrale.
Secondo l'analisi del quotidiano milanese, "alla base del ricorso proposto dal Ministero, i Giudici di Palazzo Spada, riconoscono la violazione dei termini di approvazione delle relative delibere di adozione dei regolamenti e delle tariffe e aliquote dei tributi propri, oltre la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, come previsto dalla Legge 296/2006, Legge Finanziaria 2007, quale ultima data utile affinché le deliberazioni, anche se adottate nel corso dell'esercizio, consentono l'applicazione delle nuove aliquote approvate a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso".
La sentenza del giudice d'appello amministrativo "rilevato il ritardo, da parte del Comune, nell'approvazione dei regolamenti impugnati dal Ministero, rispetto alla data del 30 luglio per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali, fissata con Dm, la sentenza ha ricordato come, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della richiamata Legge Finanziaria 2007, in caso di approvazione delle tariffe e delle aliquote di spettanza comunale oltre tale termine, si debbano intendere prorogate quelle precedenti, di anno in anno".
A questo punto, sarà interessante attendere quello che accadrà a Bari, quando il prossimo 14 marzo si discuterà del ricorso amministrativo che interesserà proprio le aliquote dei tributi locali di Andria.