
Territorio
Approvata la legge "Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee”
All'unanimità dal consiglio regionale
Andria - mercoledì 28 maggio 2025
07.00
Approvato all'unanimità, il disegno di legge "Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee", con cui si intende disciplinare in maniera organica e puntuale la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, la derivazione e l'utilizzazione delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia, con l'esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.
È stata dunque riordinata la disciplina regionale in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riguardo agli aspetti di pianificazione e tutela della risorsa idrica introdotti dal d.lgs. 152/2006 di recepimento della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, con la abrogazione della legge regionale 18/1999. Questa esigenza è stata formalmente ratificata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale - Aggiornamento 2015-2021 (NTA del PTA), le quali prevedono al comma 1 dell'articolo 47 "Disciplina delle concessioni idriche" che entro sei mesi dall'entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione, la Regione Puglia provveda ad emanare una complessiva norma di riordino della disciplina delle concessioni idriche per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di controllo del bilancio idrico.
La legge approvata persegue, inoltre, l'obiettivo di portare a compimento l'attività di riordino della materia anche dal punto di vista delle modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, già avviata con l'entrata in vigore della Piattaforma telematica online "Procedimenti Derivazioni idriche", finalizzata alla gestione informatica dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acque pubbliche.
Sono diversi gli elementi di novità introdotti, al fine di colmare vuoti normativi di carattere regionale, con particolare riferimento alla regolamentazione in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, di sospensione, decadenza, rinuncia e revoca della concessione per le acque superficiali e sotterranee, nonché in materia di canoni di concessione.
Inoltre vengono definite procedure chiare e univoche applicate all'intero territorio regionale per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee e per la derivazione e utilizzazione delle acque superficiali. Sono definite anche in maniera puntuale le situazioni di deroga all'applicazione delle NTA del PTA. Ridefiniti i canoni di concessione delle acque pubbliche secondo il criterio binomiale, in ottemperanza al d.m. 39/2015, al d.m. 31 dicembre 2022, al Regolamento regionale 2/2017 e alla d.g.r. 976/2017. L'obiettivo è quello di creare un sistema di censimento e identificazione delle derivazioni idriche, che agevoli il controllo delle utenze superficiali e sotterranee, la determinazione dei bilanci idrici e dello stato di qualità dei corpi idrici e l'implementazione della rete di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee di cui al "Progetto Maggiore".
Il nuovo testo di legge apporta, inoltre, alcune modifiche significative alla regolamentazione vigente, con specifico riferimento: alla durata delle concessioni di acque superficiali e sotterranee; alla documentazione tecnica da produrre in fase di richiesta e/o rinnovo di concessione, nonché in vigenza di concessione; alla disciplina delle acque ad uso domestico.
Inoltre, disciplina le diverse casistiche per la regolarizzazione delle utenze esistenti prive di concessione. Vengono indicati i contenuti delle domande da presentare tramite la Piattaforma telematica online "Procedimenti Derivazioni idriche" e definisce la documentazione tecnica e amministrativa che deve essere prodotta a corredo dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, rinnovo della concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, presa d'atto per l'utilizzazione di acque per uso domestico, verifica della presa d'atto per l'utilizzazione di acque per uso domestico
È disciplinata anche la durata della concessione, stabilendo una durata massima di 15 anni. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste degli allegati al provvedimento di legge. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento della Struttura competente.
La legge introduce la disciplina regionale in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, comprese le licenze di Attingimento, attualmente assente nella regolamentazione regionale, che si aggiunge alla parte relativa all'estrazione di acqua dal sottosuolo.
È inserita la definizione dell'uso domestico delle acque sotterranee e viene disciplinato il procedimento amministrativo per il rilascio della presa d'atto e per la verifica della presa d'atto, con indicazione dei casi in cui non è consentito effettuare ricerca di acque sotterranee.
La disciplina di fatto riapre i termini per la regolarizzazione dei pozzi e degli emungimenti non autorizzati sia di acque sotterranee sia di acque superficiali. Viene prevista un'autorizzazione temporanea all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d'atto e la riapertura dei termini per l'emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee, fissata – sulla base di un emendamento proposto da Tutolo – in 270 giorni (anziché 180). Lo stesso termine è stabilito per l'emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali.
Per le acque sotterranee si è deciso di applicare, per la regolarizzazione delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, il principio di progressiva decurtazione dei volumi e delle portate sia all'atto di rilascio del provvedimento di concessione che all'atto dei successivi rinnovi, per tutte le utenze ubicate in aree di vietato emungimento o all'interno di un'area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, piuttosto che la verifica, in fase di prima istanza, di compatibilità con le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque regionale. Ciò al fine di favorire l'effettiva emersione delle utenze abusive e conseguire la più completa conoscenza del sistema dei prelievi idrici di acque sotterranee nel territorio regionale, e al contempo perseguire la tutela delle risorse idriche attraverso il graduale (ovvero su orizzonti temporali che comunque superano 50 anni), sfinimento dei prelievi nelle aree sottoposte a maggiore stress idrico.
La legge è stata approvata con emendamenti proposti dall'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia.
Con queste modifiche si introduce la definizione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), funzionale alle modifiche introdotte da altri emendamenti, finalizzati a richiamare espressamente le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
È sancita la priorità dell'uso della risorsa idrica per consumo umano sia in condizioni di disponibilità ordinarie, in cui gli altri usi restano consentiti a condizione che non causino deterioramento della quantità e della qualità della risorsa idrica, sia in condizioni emergenziali di ridotta disponibilità idrica, nelle quali trova applicazione quanto previsto all'art. 167 co. 1 del d.lgs. 152/2006, secondo cui la regolazione delle derivazioni in atto deve assicurare, solo dopo che sia garantito il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura.
È stata introdotta, nei contenuti del provvedimento di concessione per le derivazioni idriche sotterranee ubicate in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), la prescrizione relativa al rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Per le derivazioni idriche sotterranee ubicate in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), è vincolato il rilascio di nuove concessioni ad uso irriguo, o il rinnovo di quelle in essere, al rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).
Entro ventiquattro mesi dalla scadenza dell'atto concessorio, è ammessa l'istanza di rinnovo tardivo, sanabile attraverso il pagamento della sola sanzione amministrativa pari a 360 euro, prevista dal comma 8 dell'articolo 29, solo nel caso in cui non vi sia al contempo estrazione e utilizzo della risorsa idrica.
Viceversa in caso di accertamento, da parte dalle autorità competenti, di estrazione e utilizzo della risorsa idrica dopo la scadenza dell'atto concessorio, l'utente è tenuto anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933.
Inoltre, decorsi ventiquattro mesi dalla scadenza dell'atto concessorio senza che sia presentata istanza di rinnovo è prevista la decadenza della concessione, l'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Viene disciplinata l'emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee contrae il periodo per il quale sono dovuti i canoni pregressi agli ultimi cinque anni, eliminando il pagamento di quelli precedenti.
Approvato anche un emendamento presentato dal consigliere Paolo Pagliaro che introduce il trasferimento della gestione delle acque dagli acquedotti rurali all'Aqp.
Sulla base di un emendamento proposto da Giacomo Conserva è stata introdotta la possibiltià per l'Autorità ambientale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le Università pugliesi per attività di ricerca, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle risorse idriche.
Sempre su proposta di Conserva si è stabilito che in caso di cessazione definitiva della derivazione, il titolare è tenuto alla chiusura del pozzo o alla messa in sicurezza del punto di captazione entro 60 giorni dalla cessazione. In caso di inottemperanza, il Comune può procedere d'ufficio con addebito dei costi al titolare.
È stata dunque riordinata la disciplina regionale in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riguardo agli aspetti di pianificazione e tutela della risorsa idrica introdotti dal d.lgs. 152/2006 di recepimento della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, con la abrogazione della legge regionale 18/1999. Questa esigenza è stata formalmente ratificata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale - Aggiornamento 2015-2021 (NTA del PTA), le quali prevedono al comma 1 dell'articolo 47 "Disciplina delle concessioni idriche" che entro sei mesi dall'entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione, la Regione Puglia provveda ad emanare una complessiva norma di riordino della disciplina delle concessioni idriche per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e di controllo del bilancio idrico.
La legge approvata persegue, inoltre, l'obiettivo di portare a compimento l'attività di riordino della materia anche dal punto di vista delle modalità di gestione dei procedimenti amministrativi, già avviata con l'entrata in vigore della Piattaforma telematica online "Procedimenti Derivazioni idriche", finalizzata alla gestione informatica dei procedimenti riguardanti le derivazioni di acque pubbliche.
Sono diversi gli elementi di novità introdotti, al fine di colmare vuoti normativi di carattere regionale, con particolare riferimento alla regolamentazione in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, di sospensione, decadenza, rinuncia e revoca della concessione per le acque superficiali e sotterranee, nonché in materia di canoni di concessione.
Inoltre vengono definite procedure chiare e univoche applicate all'intero territorio regionale per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee e per la derivazione e utilizzazione delle acque superficiali. Sono definite anche in maniera puntuale le situazioni di deroga all'applicazione delle NTA del PTA. Ridefiniti i canoni di concessione delle acque pubbliche secondo il criterio binomiale, in ottemperanza al d.m. 39/2015, al d.m. 31 dicembre 2022, al Regolamento regionale 2/2017 e alla d.g.r. 976/2017. L'obiettivo è quello di creare un sistema di censimento e identificazione delle derivazioni idriche, che agevoli il controllo delle utenze superficiali e sotterranee, la determinazione dei bilanci idrici e dello stato di qualità dei corpi idrici e l'implementazione della rete di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee di cui al "Progetto Maggiore".
Il nuovo testo di legge apporta, inoltre, alcune modifiche significative alla regolamentazione vigente, con specifico riferimento: alla durata delle concessioni di acque superficiali e sotterranee; alla documentazione tecnica da produrre in fase di richiesta e/o rinnovo di concessione, nonché in vigenza di concessione; alla disciplina delle acque ad uso domestico.
Inoltre, disciplina le diverse casistiche per la regolarizzazione delle utenze esistenti prive di concessione. Vengono indicati i contenuti delle domande da presentare tramite la Piattaforma telematica online "Procedimenti Derivazioni idriche" e definisce la documentazione tecnica e amministrativa che deve essere prodotta a corredo dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, rinnovo della concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, presa d'atto per l'utilizzazione di acque per uso domestico, verifica della presa d'atto per l'utilizzazione di acque per uso domestico
È disciplinata anche la durata della concessione, stabilendo una durata massima di 15 anni. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste degli allegati al provvedimento di legge. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento della Struttura competente.
La legge introduce la disciplina regionale in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali, comprese le licenze di Attingimento, attualmente assente nella regolamentazione regionale, che si aggiunge alla parte relativa all'estrazione di acqua dal sottosuolo.
È inserita la definizione dell'uso domestico delle acque sotterranee e viene disciplinato il procedimento amministrativo per il rilascio della presa d'atto e per la verifica della presa d'atto, con indicazione dei casi in cui non è consentito effettuare ricerca di acque sotterranee.
La disciplina di fatto riapre i termini per la regolarizzazione dei pozzi e degli emungimenti non autorizzati sia di acque sotterranee sia di acque superficiali. Viene prevista un'autorizzazione temporanea all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d'atto e la riapertura dei termini per l'emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee, fissata – sulla base di un emendamento proposto da Tutolo – in 270 giorni (anziché 180). Lo stesso termine è stabilito per l'emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali.
Per le acque sotterranee si è deciso di applicare, per la regolarizzazione delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, il principio di progressiva decurtazione dei volumi e delle portate sia all'atto di rilascio del provvedimento di concessione che all'atto dei successivi rinnovi, per tutte le utenze ubicate in aree di vietato emungimento o all'interno di un'area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, piuttosto che la verifica, in fase di prima istanza, di compatibilità con le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque regionale. Ciò al fine di favorire l'effettiva emersione delle utenze abusive e conseguire la più completa conoscenza del sistema dei prelievi idrici di acque sotterranee nel territorio regionale, e al contempo perseguire la tutela delle risorse idriche attraverso il graduale (ovvero su orizzonti temporali che comunque superano 50 anni), sfinimento dei prelievi nelle aree sottoposte a maggiore stress idrico.
La legge è stata approvata con emendamenti proposti dall'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia.
Con queste modifiche si introduce la definizione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), funzionale alle modifiche introdotte da altri emendamenti, finalizzati a richiamare espressamente le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
È sancita la priorità dell'uso della risorsa idrica per consumo umano sia in condizioni di disponibilità ordinarie, in cui gli altri usi restano consentiti a condizione che non causino deterioramento della quantità e della qualità della risorsa idrica, sia in condizioni emergenziali di ridotta disponibilità idrica, nelle quali trova applicazione quanto previsto all'art. 167 co. 1 del d.lgs. 152/2006, secondo cui la regolazione delle derivazioni in atto deve assicurare, solo dopo che sia garantito il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura.
È stata introdotta, nei contenuti del provvedimento di concessione per le derivazioni idriche sotterranee ubicate in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), la prescrizione relativa al rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Per le derivazioni idriche sotterranee ubicate in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), è vincolato il rilascio di nuove concessioni ad uso irriguo, o il rinnovo di quelle in essere, al rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque e di cui al Programma d'azione Nitrati, riguardanti la compatibilità delle derivazioni idriche sotterranee con gli obiettivi di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).
Entro ventiquattro mesi dalla scadenza dell'atto concessorio, è ammessa l'istanza di rinnovo tardivo, sanabile attraverso il pagamento della sola sanzione amministrativa pari a 360 euro, prevista dal comma 8 dell'articolo 29, solo nel caso in cui non vi sia al contempo estrazione e utilizzo della risorsa idrica.
Viceversa in caso di accertamento, da parte dalle autorità competenti, di estrazione e utilizzo della risorsa idrica dopo la scadenza dell'atto concessorio, l'utente è tenuto anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933.
Inoltre, decorsi ventiquattro mesi dalla scadenza dell'atto concessorio senza che sia presentata istanza di rinnovo è prevista la decadenza della concessione, l'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Viene disciplinata l'emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee contrae il periodo per il quale sono dovuti i canoni pregressi agli ultimi cinque anni, eliminando il pagamento di quelli precedenti.
Approvato anche un emendamento presentato dal consigliere Paolo Pagliaro che introduce il trasferimento della gestione delle acque dagli acquedotti rurali all'Aqp.
Sulla base di un emendamento proposto da Giacomo Conserva è stata introdotta la possibiltià per l'Autorità ambientale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le Università pugliesi per attività di ricerca, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle risorse idriche.
Sempre su proposta di Conserva si è stabilito che in caso di cessazione definitiva della derivazione, il titolare è tenuto alla chiusura del pozzo o alla messa in sicurezza del punto di captazione entro 60 giorni dalla cessazione. In caso di inottemperanza, il Comune può procedere d'ufficio con addebito dei costi al titolare.