
Vita di città
Larga è la foglia stretta è la via…..
Regole di comportamento per un efficace controllo urbano
Andria - giovedì 4 ottobre 2018
10.04
In questo articolo abbiamo voluto esporre alcune delle più ricorrenti situazioni in cui il parcheggio è vietato, ovvero la sosta è arbitraria e irregolarmente tollerata (fonte di un mancato introito per le casse del Comune), alcune delle giustificazioni addotte per l'assenza di posti liberi, un po' per incuria ed egoismo, un po' per menefreghismo nei confronti della legge.
Le "vecchie strade urbane", costruite nei primi anni del 900", sono opere complesse: hanno una limitata larghezza con marciapiedi di dimensioni ridotte, direi da equilibrista, strade che fanno parte di zone antiche, inglobate in nuovi quartieri multifunzionali.
Occorre garantire tutte le funzioni della mobilità veicolare, pedonale, della sosta e della sicurezza urbana, in strade che spesso non hanno le adeguate dimensioni strutturali e per le diverse destinazioni d'uso e le conseguenti domande di mobilità.
Ad esempio, nei casi di strade locali-residenziali con strette sezioni (circa 4 metri) con alto flusso di traffico, vi è una totale assenza di un'area di manovra che consente l'uscita e l'entrata dell'auto dai garage situati sulle stesse vie: le auto in sosta sono talmente a ridosso degli spazi d' accesso, a tal punto che spesso è arduo uscire o entrare con l'autovettura.
A fronte di un'elevata domanda di parcheggi non a pagamento e in mancanza quasi sempre delle funzioni alternative di offerta di posti auto, si ipotizza sempre la soluzione con la sosta sul lato destro. In alcuni casi l'Amministrazione comunale con specifico provvedimento, stabilisce il divieto sul lato destro, dando la possibilità di parcheggiare sul lato sinistro.(quindi in deroga al Codice della Strada).
Al riguardo, poniamo l'attenzione su alcune semplici conoscenze e informazioni tecniche dei parametri minimi delle qualità strutturali e normative della rete stradale urbana esistente per raggiungere le qualità ottimali e migliorare lo stato attuale di caos, assenza di regole, arbitri e forte penalizzazione degli utenti deboli, soprattutto pedoni.
La problematica della riorganizzazione e della sicurezza stradale nelle strade esistenti è di grande rilevanza, tant'è che l'art. 157 c. 2 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) impone di sostare, salvo diversa segnalazione, lungo il margine destro della carreggiata.
Il successivo c. 4, sulle strade a senso unico, consente di sostare anche sul margine sinistro purché rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
Tale condizione deve intendersi in senso estensivo, risultando incoerente che in caso di sosta solo sul lato destro possa residuare una larghezza inferiore al suddetto limite; la sosta risulta dunque consentita, salvo diversa segnalazione, se la condizione è rispettata con una sola fila in sosta sul margine destro ovvero con una ulteriore fila in sosta sul margine sinistro.
Nel primo caso la sosta resta implicitamente vietata sul margine sinistro: nel secondo caso la sosta resta implicitamente consentita anche sul margine sinistro, salvo diversa segnalazione.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), il segnale di divieto di sosta indica i luoghi dove è stato disposto il divieto, ad eccezione di quelli ove il divieto già vige per regola generale.
Conseguentemente, sul margine sinistro non andrà apposto il segnale di divieto qualora larghezza residua con entrambe le file risulti inferiore a 3 m, risultando vietata sul margine sinistro per regola generale.
Il segnale andrà invece apposto qualora si intenda comunque vietare la sosta sul margine sinistro, anche se la larghezza residua lo consentirebbe.
Un eventuale divieto di sosta sul margine destro, opportunamente disposto in quanto la larghezza residua con la fila in sosta risulterebbe inferiore a 3 m, vale estensivamente anche sul lato sinistro per regola generale.
In caso di violazione si applica la sanzione di cui all'art. 157 c. 8 del Codice, nonché la rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 c. 1 lett. b).Premesso ciò, si può o si devono adeguare le norme per migliorare il sistema della mobilità di un quartiere, senza aver paura di fare qualcosa "contro le regole" perché è molto peggio lasciare delle strade con delle insostenibili situazioni di arbitrio degli spazi, delle funzioni e dei comportamenti".
E' fondamentale, migliorare queste realtà, con il funzionamento complessivo del sistema della mobilità – circolazione, sosta, sicurezza, vivibilità - di un quartiere e di una città con delle semplici possibili soluzioni funzionali e di sicurezza.
E' indispensabile che l'Amministrazione comunale e i tecnici degli uffici competenti, si assumano l'autorevole, competente e motivata responsabilità di adeguare la rete stradale esistente nella nostra città, con una chiara, semplice, pratica e diffusa qualità delle funzioni e dei comportamenti, dove la mancata risposta creerebbe elevati conflitti gestionali e sociali.
Non si possono lasciare strade e cittadini senza regole.
Le "vecchie strade urbane", costruite nei primi anni del 900", sono opere complesse: hanno una limitata larghezza con marciapiedi di dimensioni ridotte, direi da equilibrista, strade che fanno parte di zone antiche, inglobate in nuovi quartieri multifunzionali.
Occorre garantire tutte le funzioni della mobilità veicolare, pedonale, della sosta e della sicurezza urbana, in strade che spesso non hanno le adeguate dimensioni strutturali e per le diverse destinazioni d'uso e le conseguenti domande di mobilità.
Ad esempio, nei casi di strade locali-residenziali con strette sezioni (circa 4 metri) con alto flusso di traffico, vi è una totale assenza di un'area di manovra che consente l'uscita e l'entrata dell'auto dai garage situati sulle stesse vie: le auto in sosta sono talmente a ridosso degli spazi d' accesso, a tal punto che spesso è arduo uscire o entrare con l'autovettura.
A fronte di un'elevata domanda di parcheggi non a pagamento e in mancanza quasi sempre delle funzioni alternative di offerta di posti auto, si ipotizza sempre la soluzione con la sosta sul lato destro. In alcuni casi l'Amministrazione comunale con specifico provvedimento, stabilisce il divieto sul lato destro, dando la possibilità di parcheggiare sul lato sinistro.(quindi in deroga al Codice della Strada).
Al riguardo, poniamo l'attenzione su alcune semplici conoscenze e informazioni tecniche dei parametri minimi delle qualità strutturali e normative della rete stradale urbana esistente per raggiungere le qualità ottimali e migliorare lo stato attuale di caos, assenza di regole, arbitri e forte penalizzazione degli utenti deboli, soprattutto pedoni.
La problematica della riorganizzazione e della sicurezza stradale nelle strade esistenti è di grande rilevanza, tant'è che l'art. 157 c. 2 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) impone di sostare, salvo diversa segnalazione, lungo il margine destro della carreggiata.
Il successivo c. 4, sulle strade a senso unico, consente di sostare anche sul margine sinistro purché rimanga uno spazio sufficiente al transito di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
Tale condizione deve intendersi in senso estensivo, risultando incoerente che in caso di sosta solo sul lato destro possa residuare una larghezza inferiore al suddetto limite; la sosta risulta dunque consentita, salvo diversa segnalazione, se la condizione è rispettata con una sola fila in sosta sul margine destro ovvero con una ulteriore fila in sosta sul margine sinistro.
Nel primo caso la sosta resta implicitamente vietata sul margine sinistro: nel secondo caso la sosta resta implicitamente consentita anche sul margine sinistro, salvo diversa segnalazione.
Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), il segnale di divieto di sosta indica i luoghi dove è stato disposto il divieto, ad eccezione di quelli ove il divieto già vige per regola generale.
Conseguentemente, sul margine sinistro non andrà apposto il segnale di divieto qualora larghezza residua con entrambe le file risulti inferiore a 3 m, risultando vietata sul margine sinistro per regola generale.
Il segnale andrà invece apposto qualora si intenda comunque vietare la sosta sul margine sinistro, anche se la larghezza residua lo consentirebbe.
Un eventuale divieto di sosta sul margine destro, opportunamente disposto in quanto la larghezza residua con la fila in sosta risulterebbe inferiore a 3 m, vale estensivamente anche sul lato sinistro per regola generale.
In caso di violazione si applica la sanzione di cui all'art. 157 c. 8 del Codice, nonché la rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 c. 1 lett. b).Premesso ciò, si può o si devono adeguare le norme per migliorare il sistema della mobilità di un quartiere, senza aver paura di fare qualcosa "contro le regole" perché è molto peggio lasciare delle strade con delle insostenibili situazioni di arbitrio degli spazi, delle funzioni e dei comportamenti".
E' fondamentale, migliorare queste realtà, con il funzionamento complessivo del sistema della mobilità – circolazione, sosta, sicurezza, vivibilità - di un quartiere e di una città con delle semplici possibili soluzioni funzionali e di sicurezza.
E' indispensabile che l'Amministrazione comunale e i tecnici degli uffici competenti, si assumano l'autorevole, competente e motivata responsabilità di adeguare la rete stradale esistente nella nostra città, con una chiara, semplice, pratica e diffusa qualità delle funzioni e dei comportamenti, dove la mancata risposta creerebbe elevati conflitti gestionali e sociali.
Non si possono lasciare strade e cittadini senza regole.