
Vita di città
Contributo baby sitting o asili nido: alternative al congedo parentale
Contributo rivolto alle dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Andria - giovedì 14 giugno 2018
La legge 28 giugno 2012 n.92 art.4 ha introdotto la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere i voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati per un massimo di sei mesi.
Da gennaio 2018 il voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting è rinominato "contributo per l'acquisto di servizi di baby sitting" e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia.
Il contributo è rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all'art.2 comma 26 Legge n.335/1995. Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole ecc) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita o dall'ingresso in famiglia (nei casi di adozione o affidamento) di minore e che abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale a cui poter rinunciare. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse. Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
L'importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.
Il contributo per l'asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia e le istruzioni per il suo utilizzo sono state fornite con circolare INPS 5 luglio 2017 n.107.
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell'Istituto sul sito www.inps.it;
enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center, numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle circolari INPS n.169/2014, n.216/2016 e al messaggio 30 marzo 2018 n.1428.
Da gennaio 2018 il voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting è rinominato "contributo per l'acquisto di servizi di baby sitting" e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia.
Il contributo è rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all'art.2 comma 26 Legge n.335/1995. Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Possono inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole ecc) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e per le quali non sia decorso un anno dalla nascita o dall'ingresso in famiglia (nei casi di adozione o affidamento) di minore e che abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale a cui poter rinunciare. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Il contributo è erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse. Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
L'importo del contributo è di massimo 600 euro mensili.
Il contributo per l'asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato mediante il Libretto di Famiglia e le istruzioni per il suo utilizzo sono state fornite con circolare INPS 5 luglio 2017 n.107.
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell'Istituto sul sito www.inps.it;
enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center, numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle circolari INPS n.169/2014, n.216/2016 e al messaggio 30 marzo 2018 n.1428.