camminata tra gli olivi
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Attualità

Consiglio regionale: approvata all’unanimità la disciplina dell’oleoturismo

Si è ompletato il quadro normativo delle leggi che disciplinano le forme di turismo rurale vigenti

Con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge recante la "Disciplina dell'oleoturismo", che ha ottenuto 32 voti favorevoli, sono terminati ieri i lavori del Consiglio regionale.
Il provvedimento legislativo nasce dall'esigenza di recepire, assicurandone l'attuazione e l'applicazione, le norme statali che disciplinano l'attività di oleoturismo, costituite dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 513 e comma 514 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale peril triennio 2020- 2022) e dal successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica).

Si è inteso dunque intervenire nell'ordinamento regionale per completare il quadro normativo delle leggi che disciplinano le forme di turismo rurale vigenti, quali l'agriturismo, le masserie didattiche e l'attività di enoturismo.
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea, nazionale e regionale concernente l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di idonee forme di multifunzionalità dell'impresa agricola, tra cui l'attività di oleoturismo, che permetta alle aziende agricole non solo di rafforzare la competitività della filiera olivicola-olearia ma anche di diversificare i redditi aziendali consentendo una maggiore sostenibilità economica del settore agricolo. La valorizzazione delle aree pugliesi con una vocazione millenaria di produzione olivicola e di olio extravergine di oliva di qualità associata alle grandi potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico, può offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.

Con il termine "oleoturismo", conformemente con la definizione di cui all'art. 1 comma 514, della legge 160/2019, si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione; le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione; i musei dell'olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti.
Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.
Possono esercitare attività di oleoturismo: l'imprenditore agricolo, singolo o associato che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva o delle Strade dell'olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l'acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l'avvio dell'attività oleoturistica e fissa standard minimi di qualità. In particolare: apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana; strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; sito o pagina web aziendale;
indicazione dei parcheggi all'interno dell'azienda o nelle sue vicinanze; materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, compreso l'italiano; esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione; sulle produzioni tipiche e locali, con particolare riferimento alle produzioni DOP e IGP sia in ambito oleicolo che agroalimentare; sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica; ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico; attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati effettuata esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE in materia di protezione ambientale e sulla riduzione della plastica monouso; misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.

Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale. L'Elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'Elenco ha funzione meramente ricognitiva.
Sono anche normati gli aspetti relativi alla promozione dell'oleoturismo e alla disciplina delle attività di vigilanza e di controllo della corretta esecuzione dell'attività oleoturistica, i casi di sospensione e di revoca dell'attività, le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente schema e dalla normativa nazionale.
Infine viene disciplinata la norma transitoria relativa ai soggetti che già svolgono attività riconducibili a quelle oleoturistiche alla data di entrata in vigore della legge.
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