
Attualità
Botti e fuochi pirotecnici vietati: sanzioni da € 25,00 a € 500,00
Lo ha stabilito il Commissario Tufariello con ordinanza n. 606 del 30 dicembre 2019
Andria - martedì 31 dicembre 2019
00.10
Anche quest'anno botti e fuochi pirotecnici vietati per Capodanno ad Andria e lo saranno fino alle ore 7 del 6 gennaio 2020. Lo ha stabilito il Commissario prefettizio Tufariello che con apposita ordinanza commissariale, la n. 606 di ieri lunedì 30 dicembre, ha vietato l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, tra le ore 08.00 del 31 dicembre e, come dicevamo fino alla mattinata del prossimo 6 gennaio. Non rientrano in questo divieto gli spettacoli autorizzati dei professionisti, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
Viene altresì disposto, il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre ed e le ore 07.00 del 6 gennaio 2020; il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza; il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2019, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Coloro che saranno sorpresi a violare queste prescrizioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
Viene altresì disposto, il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre ed e le ore 07.00 del 6 gennaio 2020; il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza; il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2019, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Coloro che saranno sorpresi a violare queste prescrizioni, saranno puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.