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Il trust

Privo di disciplina civilista, è comunque riconosciuto in Italia

Negli ordinamenti di Common law il Trust consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto (trustee) gestisce un patrimonio per uno scopo prefissato che può essere quello di conservare per restituire ai destinatari finali, oppure per attribuire benefici a terzi; gli scopi devono essere sempre leciti e non contrario all'ordine pubblico. Il disponente trasferisce beni di sua proprietà al trust e designa trustee che li amministra e gestisce nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato.

L'istituto del trust è ancora privo di una disciplina civilistica nell'ordinamento italiano, ma è stato riconosciuto in Italia con la ratifica della Convenzione de L'Aia del 1° luglio 1985 e resa esecutiva nel nostro paese con la legge n. 364 del 16.10.1989, in vigore dal 1° gennaio 1992; la Convenzione si pone l'obiettivo di armonizzare le regole del diritto internazionale privato in materia di trust e, di fatto, ne attua il riconoscimento negli ordinamenti di civil law privi di una disciplina interna, come quello italiano.

L'art. 2 della citata Convenzione prevede:
  • i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
  • i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto di questo;
  • il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Tra i paesi firmatari della Convenzione vi sono:
  1. Stati in cui l'Istituto del trust è normativamente disciplinato (Regno Unito, Gibilterra, Isola di Man);
  2. Stati in cui il trust è disciplinato da legge interna non corrispondente ai dettami della Convernzione, ma comunque compatibili con essa;
  3. Stati che non prevedono, al loro interno, questo Istituto.
Uno degli effetti più interessanti della ratifica della Convenzione è relativo al fatto che il trust può essere regolato dalla legge scelta dal disponente.

Analizzando i soggetti del trust troviamo:
  • Il disponente è colui che origina il trust in quanto lo istituisce mediante un atto volontario e unilaterale; ne fissa le regole di funzionamento; vi trasferisce i beni o diritti di sua proprietà, trasferendoli al trustee; lo stesso stabilisce la durata del trust e le possibili modifiche all'atto istitutivo.
  • Il trustee è l'unico soggetto che non può mancare all'interno del trust perchè è lui che persegue le finalità del trust e se ci sono beneficiari anche tutelando i propri diritti futuri; al trustee vengono trasferiti i beni con i relativi diritti, con l'obbligo di gestirli e d amminsitrarli a favore dei beneficiari o per lo scopo previsto dal regolamento; deve tenere il conto della gestione e amministrare i beni secondo le regole del trast e della legge.
  • Il beneficiario è colui che raggiunto lo scopo del trust riceverà i beni amministrati in esso contenuti e con il relativo conto di gestione da parte del trustee.
  • Il guardiano è colui al quale il disponente, nell'atto istitutivo, può attribuire una serie di poteri e di prerogative nei confronti del trustee e del loro operato; il ricorso al guardiano è ormai prassi diffusa ed è di solito un consulente personale del disponente.
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
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Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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