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Politica
"Pinqua Terra”, maggioranza di centrosinistra rispedisce al mittente l' utilizzo di procedure amministrative “poco legali”
La nota del Partito Democratico, di Andria Bene Comune, di AndriaLab 3 e di Futura
Andria - sabato 5 luglio 2025
12.30
«Quando l'inconsistente livore di quelle che, a prima vista, potrebbero apparire fini menti pensanti si scontra con gli eccellenti risultati che l'Amministrazione Bruno sta ottenendo in fatto di opere pubbliche, si finisce puntualmente per scontrarsi con la realtà dei fatti che dimostrano quanto le menti di cui sopra non siano poi così fini, ma incompetenti (se non vogliamo dire ignoranti) in materia di procedure e normative.
Il così detto inter gruppo consiliare adombra l'utilizzo di procedure amministrative "poco legali" relative al procedimento di autorizzazione di un modesto (perché sembra a dire che siccome é un subappalto possiamo bypassare la legge) subappalto in favore della Ditta EDIL.CO.GI. di Conte Giuseppe, nell'ambito delle opere pubbliche in corso di realizzazione con il "Pinqua Terra".
Vogliamo qui evidenziare l'infondatezza, la superficialità e la gravità di quanto affermato da parte dei componenti del suddetto inter gruppo in merito alla presunta inadeguatezza e leggerezza procedurale con cui è stato adottato il provvedimento di autorizzazione.
L'Ufficio, conformemente alla normativa vigente, ha provveduto ad autorizzare la richiesta di subappalto, nelle more della verifica dei requisiti avendo avviato la medesima ben prima dell'adozione del provvedimento.
In particolare, si rileva che , ai sensi degli artt. 17, co. 8-9 e 225 del D.lgs. n. 36/2023, nonché, come evidente nella prassi e confermato dall'orientamento prevalente ANAC, nei casi in cui è necessario procedere in via d'urgenza, la normativa applicabile è quella di cui al nuovo codice degli appalti, compreso ogni richiamo alle disposizioni legislative quali il D. L. 76/2020, il D.L. n. 77/2021, con riferimento al D.lgs. n. 50/2016, finalizzate a semplificare le procedure finanziate dal PNRR e al rispetto dei relativi cronoprogrammi imposti al fine di evitare ritardi nell'esecuzione del contratto.
Ciò significa che il Comune, quale stazione appaltante, è legittimato ad agire con un provvedimento la cui efficacia sia provvisoria e subordinata alla completa verifica dei requisiti stabiliti dagli artt. 94 ss. del D.lgs. n. 36/2023 la cui ratio è insita nel principio di semplificazione e celerità dei procedimenti preliminari onde evitare la perdita del finanziamento a danno dell'interesse pubblico.
E' evidente che nulla importa dell'interesse pubblico al così detto inter gruppo del quale, viste le contrapposte posizioni ideologiche di partenza, non si è ancora capito quali finalità persegua: se siano, come dicono, di natura socio culturale o se molto più probabilmente siano quelle di costituire un nuovo eterogeneo, fantasmagorico gruppo politico il cui unico scopo è quello di screditare quanto di innovativo e produttivo l'Amministrazione Bruno sta realizzando.
Inoltre, sottolineamo che, nel periodo successivo all'adozione del provvedimento di autorizzazione al subappalto, dalle certificazioni richieste e pervenute da parte delle Amministrazioni competenti, non emergevano situazioni tali da comportare la revoca del provvedimento.
Vi é più: una volta appresa la notizia a mezzo stampa dell'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti del titolare della ditta subappaltatrice, l'Ufficio, con estrema tempestività e nel rispetto dei principi che fondano il legittimo esercizio dell'attività amministrativa, in data 26/06/2025 con D.D. n. 2750 determinava sospensione cautelativa, con effetto immediato, dell'iniziale provvedimento n. 379/2025 di autorizzazione al subappalto.
Ciò detto, la costante vigilanza procedurale ed il controllo politico della vicenda, hanno indotto l'Ufficio a chiedere alla ditta appaltatrice chiarimenti circa le misure da adottarsi per la corretta esecuzione dell'appalto, cosa che ha condotto l'aggiudicataria alla risoluzione del contratto di subappalto intercorrente con la ditta EDIL.CO.GI. di Conte Giuseppe, assumendone però le maestranze così che ai lavoratori non ne è derivato alcun danno».
«Di conseguenza -prosegue la nota-, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, in data 04/07/2025, con Determinazione Dirigenziale n. 2901, l'Ufficio ha disposto la revoca del provvedimento di autorizzazione al subappalto, la cui efficacia definitiva, si ribadisce, restava comunque subordinata all'esito della verifica dei requisiti.
La narrazione dell'intera vicenda è servita a rammentare la estrema correttezza nella esecuzione della procedura e la conformità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficacia e buon andamento, respingendo qualsiasi pretestuosa e infondata critica.
Non sono certo i componenti dell'inter gruppo a poter dare lezioni di correttezza procedurale e trasparenza amministrativa. La nostra legalità non è uno slogan, è un principio ispiratore.
Se ne facciano una ragione.
Temiamo che, visti i risultati positivi che la cittadinanza vede crescere giorno dopo giorno, il livore che li rode ed il bruciore che li infiamma sia destinato ad aumentare a dismisura», conclude la nota delle forze politiche di maggioranza, ovvero del Partito Democratico, di Andria Bene Comune, di AndriaLab 3 e di Futura.
Il così detto inter gruppo consiliare adombra l'utilizzo di procedure amministrative "poco legali" relative al procedimento di autorizzazione di un modesto (perché sembra a dire che siccome é un subappalto possiamo bypassare la legge) subappalto in favore della Ditta EDIL.CO.GI. di Conte Giuseppe, nell'ambito delle opere pubbliche in corso di realizzazione con il "Pinqua Terra".
Vogliamo qui evidenziare l'infondatezza, la superficialità e la gravità di quanto affermato da parte dei componenti del suddetto inter gruppo in merito alla presunta inadeguatezza e leggerezza procedurale con cui è stato adottato il provvedimento di autorizzazione.
L'Ufficio, conformemente alla normativa vigente, ha provveduto ad autorizzare la richiesta di subappalto, nelle more della verifica dei requisiti avendo avviato la medesima ben prima dell'adozione del provvedimento.
In particolare, si rileva che , ai sensi degli artt. 17, co. 8-9 e 225 del D.lgs. n. 36/2023, nonché, come evidente nella prassi e confermato dall'orientamento prevalente ANAC, nei casi in cui è necessario procedere in via d'urgenza, la normativa applicabile è quella di cui al nuovo codice degli appalti, compreso ogni richiamo alle disposizioni legislative quali il D. L. 76/2020, il D.L. n. 77/2021, con riferimento al D.lgs. n. 50/2016, finalizzate a semplificare le procedure finanziate dal PNRR e al rispetto dei relativi cronoprogrammi imposti al fine di evitare ritardi nell'esecuzione del contratto.
Ciò significa che il Comune, quale stazione appaltante, è legittimato ad agire con un provvedimento la cui efficacia sia provvisoria e subordinata alla completa verifica dei requisiti stabiliti dagli artt. 94 ss. del D.lgs. n. 36/2023 la cui ratio è insita nel principio di semplificazione e celerità dei procedimenti preliminari onde evitare la perdita del finanziamento a danno dell'interesse pubblico.
E' evidente che nulla importa dell'interesse pubblico al così detto inter gruppo del quale, viste le contrapposte posizioni ideologiche di partenza, non si è ancora capito quali finalità persegua: se siano, come dicono, di natura socio culturale o se molto più probabilmente siano quelle di costituire un nuovo eterogeneo, fantasmagorico gruppo politico il cui unico scopo è quello di screditare quanto di innovativo e produttivo l'Amministrazione Bruno sta realizzando.
Inoltre, sottolineamo che, nel periodo successivo all'adozione del provvedimento di autorizzazione al subappalto, dalle certificazioni richieste e pervenute da parte delle Amministrazioni competenti, non emergevano situazioni tali da comportare la revoca del provvedimento.
Vi é più: una volta appresa la notizia a mezzo stampa dell'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti del titolare della ditta subappaltatrice, l'Ufficio, con estrema tempestività e nel rispetto dei principi che fondano il legittimo esercizio dell'attività amministrativa, in data 26/06/2025 con D.D. n. 2750 determinava sospensione cautelativa, con effetto immediato, dell'iniziale provvedimento n. 379/2025 di autorizzazione al subappalto.
Ciò detto, la costante vigilanza procedurale ed il controllo politico della vicenda, hanno indotto l'Ufficio a chiedere alla ditta appaltatrice chiarimenti circa le misure da adottarsi per la corretta esecuzione dell'appalto, cosa che ha condotto l'aggiudicataria alla risoluzione del contratto di subappalto intercorrente con la ditta EDIL.CO.GI. di Conte Giuseppe, assumendone però le maestranze così che ai lavoratori non ne è derivato alcun danno».
«Di conseguenza -prosegue la nota-, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, in data 04/07/2025, con Determinazione Dirigenziale n. 2901, l'Ufficio ha disposto la revoca del provvedimento di autorizzazione al subappalto, la cui efficacia definitiva, si ribadisce, restava comunque subordinata all'esito della verifica dei requisiti.
La narrazione dell'intera vicenda è servita a rammentare la estrema correttezza nella esecuzione della procedura e la conformità dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficacia e buon andamento, respingendo qualsiasi pretestuosa e infondata critica.
Non sono certo i componenti dell'inter gruppo a poter dare lezioni di correttezza procedurale e trasparenza amministrativa. La nostra legalità non è uno slogan, è un principio ispiratore.
Se ne facciano una ragione.
Temiamo che, visti i risultati positivi che la cittadinanza vede crescere giorno dopo giorno, il livore che li rode ed il bruciore che li infiamma sia destinato ad aumentare a dismisura», conclude la nota delle forze politiche di maggioranza, ovvero del Partito Democratico, di Andria Bene Comune, di AndriaLab 3 e di Futura.