Nuovi orari di chiusura degli esercizi commerciali ad Andria
Il 22 maggio è stata emanata apposita ordinanza del commissario prefettizio
lunedì 25 maggio 2020
12.47
Cambiano ad Andria gli orari per la chiusura degli esercizi commerciali a causa del covid 19.
Lo ha deciso la gestione commissariale che con apposita ordinanza, la numero 158 del 22 maggio 2020 (allegata), ha disciplinato gli orari chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività commerciali.
Vediamo nel dettaglio la nuova regolamentazione:
1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;
2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: - dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00); - venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 24.00);
3) – Commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):
- dalla domenica al giovedì ore 24;
- venerdì e sabato ore 1.00; 3.
Per le attività di cui è consentita la riapertura, dovranno sempre adottare tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute; a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
Viene ricordato come le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse, in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.
E' espressamente fatta salva la possibilità dell'esercente l'attività autorizzate all'apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale.
E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.
In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali sanzioni amministrative (da € 400 a 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
La presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19
Lo ha deciso la gestione commissariale che con apposita ordinanza, la numero 158 del 22 maggio 2020 (allegata), ha disciplinato gli orari chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività commerciali.
Vediamo nel dettaglio la nuova regolamentazione:
1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;
2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: - dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00); - venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 24.00);
3) – Commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):
- dalla domenica al giovedì ore 24;
- venerdì e sabato ore 1.00; 3.
Per le attività di cui è consentita la riapertura, dovranno sempre adottare tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute; a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
Viene ricordato come le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse, in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.
E' espressamente fatta salva la possibilità dell'esercente l'attività autorizzate all'apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale.
E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.
In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali sanzioni amministrative (da € 400 a 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
La presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19